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Sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio in assenza di patrimonio.

Immagine del redattore: Avvocato Floriana BaldinoAvvocato Floriana Baldino

Nuovo provvedimento del Tribunale di Trani che fa chiarezza sulla opportunità di procedere alla liquidazione del patrimonio, legge 3/2012, anche in assenza di un patrimonio mobiliare o immobiliare da liquidare.


Dal tribunale di Trani, con la firma dell’Ill.mo Giudice, Dott. Binetti, arriva un nuovo decreto di liquidazione del patrimonio in totale assenza di patrimonio immobiliare e/o beni mobili da liquidare.

La questione è ancora molto controversa, e gli orientamenti dei Tribunali non sono affatto uniformi.

Ma il Tribunale di Trani si mostra, ancora una volta, molto sensibile al tema del sovraindebitamento e sensibile anche nel riconoscere una seconda chance a quei debitori che incolpevolmente si sono sovraindebitati.

La vicenda.

Presso il Tribunale di Trani veniva richiesto, da un consumatore sovraindebitato, l’avvio della procedura di liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter legge 3/2012, in assoluta assenza di patrimonio da liquidare, sia mobiliare che immobiliare.

Molti Tribunali hanno ritenuto inammissibile questa procedura quando vi è una totale assenza di beni da liquidare, mobile od immobile, dando quindi una interpretazione molto restrittiva della norma stessa.

Ma fortunatamente questo non è un orientamento uniforme, infatti ci sono altri Tribunali, ex multis Trani, Rovigo, Milano, Busto Arsizio, che invece ritengono ammissibile la procedura di liquidazione anche quando l’unico bene che possa rientrare nella procedura stessa è già liquido, ovvero anche quando il consumatore può mettere a disposizione della procedura solo il reddito derivante da lavoro subordinato, per intenderci meglio può mettere a disposizione della procedura solo il suo stipendio.

Il Tribunale di Trani richiama nel suo decreto un precedente del Tribunale di Milano risalente al 2017, ma sul tema richiamiamo anche un nostro vecchio articolo, https://www.studiocataldi.it/articoli/37380-basta-lo-stipendio-per-liberare-il-consumatore-da-tutti-i-debiti.asp del tribunale di Busto Arsizio.

Nel decreto di luglio del Tribunale di Trani si legge: “Rilevato che emerge dagli atti che il debitore non possiede alcun bene mobile o immobile; ritenuto, invero, che non sia motivo di inammissibilità il fatto che il debitore non sia, al momento della presentazione dell' istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, nell’ ipotesi in cui egli possa contare (come nel caso di specie) sul reddito di lavoro, da usarsi come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (Tribunale di Milano 16.11.2017)….P.Q.M. dichiara aperta la procedura di liquidazione”

Il testo del decreto e la ratio della norma.

Il decreto del dott. Binetti, nonché le motivazioni in esso contenute, offrono spunti di riflessione molti interessanti.

Si legge in esso: “In senso ugualmente affermativo, si è osservato che è legittimo un fallimento o un concordato privo di beni mobili ed immobili, il cui credito sia costituito solo da credito o denaro o beni già liquidi; l'art. 14 quinquies, nel prevedere che il giudice ordini la trascrizione nel decreto nell’ipotesi in cui patrimonio comprenda beni immobili o mobili, contempla anche l’ipotesi inversa; infine accordi e piani del consumatore sono ammissibili qualora fondati su attivo costituito da soli crediti, in assenza di un patrimonio immobiliare e mobiliare, e l'annullamento, la cessazione degli effetti dell' omologazione del piano del consumatore, il mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza previste alle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali, la risoluzione dell'accordo o la revoca, consentono la conversione degli stessi nella procedura di liquidazione (su istanza del debitore e dei creditori), ergo anche la liquidazione ben può presentarsi ab origine in difetto di beni immobili o mobili (T. Rovigo 2018)”.

L’auspicio è che questo orientamento interpretativo possa essere condiviso in futuro anche da altri Tribunali sino a d oggi restii ad aprire questo tipo di procedura di liquidazione.

In allegato il decreto di apertura della liquidazione del Tribunale di Trani.



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