Con orgoglio vi mostriamo una recente sentenza di omologa del piano di ristrutturazione del debito ottenuta sul Tribunale di Benevento dall'Avv. Baldino.
Il sig. Francesco, nome di fantasia, dipendente pubblico con uno stipendio assolutamente nella norma, a seguito di eventi occorsi, nello specifico una separazione coniugale ed altresì imprevisti intervenuti nell'ambito lavorativo, non era più in grado di sostenere le obbligazioni assunte negli anni.
In particolare il sig. Francesco, che aveva acquistato l'immobile con enormi sacrifici, immobile ove tutta la famiglia aveva risieduto fino al naufragio del matrimonio, in seguito al divorzio con la di lui coniuge, non era più in grado ad adempiere regolarmente al pagamento delle rate del mutuo sottoscritto per l'acquisto dell'immobile stesso ma, medio tempore, aveva inoltre contratto notevoli nuovi debiti per far fronte alle esigenze familiari nel periodo in cui la sua retribuzione era fortemente contratta.
In seguito a pignoramenti, avviati da parte di alcuni creditori, il sig. Francesco si rendeva conto che la situazione era diventata ormai insostenibile e non più reversibile.
Si rivolgeva, pertanto all'avvocato Baldino Floriana, del foro di Trani, per tentare di risanare la propria posizione debitoria.
L'avvocato Baldino, esaminata tutta la documentazione prodotta dal debitore, e studiata altresì la strategia giusta per il risanamento delle obbligazioni del sig. Francesco, avviava, presso il Tribunale di Benevento, un ricorso con una proposta di ristrutturazione del debito, chiedendo la falcidia di una percentuale pari al 70% del totale debito accumulato dal sig. Francesco.
La procedura.
La procedura avviata in favore del sig. Francesco non è stata affatto semplice da gestire.
Vi erano infatti delle osservazioni da parte dei creditori, alla proposta di piano sottoposta in Tribunale, con richiesta di rigetto del piano di ristrutturazione predisposto dall'avvocato Baldino, per svariati motivi.
Un creditore in particolare, faceva precise e puntuali contestazioni sulla ammissibilità della procedura di ristrutturazione del debito, negando in primis, la figura di consumatore in capo al sig. Francesco, ed affermando altresì che il debitore non fosse meritevole di accedere alla procedura, avendo egli, fittiziamente, spostato la residenza presso altra regione.
Tutta la procedura infatti, ha richiesto notevoli e ripetuti depositi di integrazioni e memorie da parte dell'avvocato Baldino e del gestore nominato nella procedura di sovraindebuitamento ma, alla fine, il Giudice Delegato, Dott. Galasso Luigi, ha aderito alle richieste poste dal sig. Fancesco, soggetto sovraindebitato, ed omologava, con sentenza, il piano da noi proposto, falcidiando quasi il 70% del debito totale.
Nella sentenza del Giudice Galasso, si legge, con specifico riferimento alle osservazioni poste da un creditore procedente con esecuzione individuale, nella fattispecie un pignoramento presso terzi, quanto di seguito : Egli affermava: «Il piano proposto dal debitore, come si è già avuto modo di evidenziare, prevede un abbattimento quasi totale del credito chirografario (95%) e rilevante del credito privilegiato (68,5%). Complessivamente, quindi, il debitore propone il pagamento di euro 59.049,08 (di cui 30.000 attraverso finanza esterna) a fronte di una debitoria complessiva di euro 239.295,83 (al netto degli oneri della procedura). Ebbene, a fronte di una riduzione dei crediti assai rilevante, la scelta da parte del debitore di escludere l'immobile di sua proprietà dall'odierna proposta non può che palesarsi incomprensibile, inaccettabile e altamente lesiva delle ragioni creditorie.».
In risposta, persuasivamente il gestore della crisi osservava quanto segue: « […] controparte, erroneamente, ritiene che in una procedura liquidatoria, ex art. 268 CCII, debba aggiungersi, oltre alla liquidazione del patrimonio del debitore, finanche la finanza esterna. Si legge nelle osservazioni da controparte trasmesse (??): Siffatta affermazione non trova alcun fondamento giuridico, né riscontro in alcun articolo del CCII, se non relativamente al concordato preventivo, e certamente non è questa la procedura richiesta dall'odierno ricorrente. La finanza esterna, difatti, in codesta procedura, è subordinata alla omologa del piano. Pertanto, in caso di mancata omologa, l'alternativa liquidatoria da considerarsi sarebbe solo il valore dell'immobile. Altresì ritiene, controparte, si possa accantonare una quota dello stipendio del sig. **********, ad oltranza, sine die, e non considera che una liquidazione del patrimonio si conclude nel termine utile di 3 anni dall'apertura della stessa, ex art. 279 CCII, pertanto detto i creditori, non soddisfatti dalla vendita immobiliare, avrebbero a disposizione esigue somme per ottenere una seppur minima soddisfazione, al netto di tutti i costi da sostenersi per la procedura stessa di liquidazione del patrimonio (compresi i costi di tenuta conto).»
Il giudice Galasso inoltre afferma, sulla contestata ammissibilità del piano di ristrutturazione del debito per scientia fraudis del debitore, quanto di seguito: "L' ******* assume che il debitore si sia condotto fraudolentemente, avendo tentato di sottrarsi al pagamento del debito attraverso un fittizio spostamento della residenza anagrafica: ma ciò non integra frode. Il ****** osserva, ancora, che il gestore della crisi non abbia specificato se siano stati compiuti atti in frode dei creditori: ma il CCII non impone tale menzione. Il creditore, infine, deduce che, in danno del *****, pende procedimento penale per diffamazione, asseritamente commessa contro lo stesso creditore: ciò che non influisce sull'ammissibilità della domanda in esame.".
Esaminate dunque, ed anche superate, tutte le contestazioni sottoposte da un unico creditore, il Giudice Delegato, nella procedura incardinata presso il Tribunale di Benevento, dott. Galasso Luigi, omologava, con sentenza, il piano di ristrutturazione del debito proposto, che prevedeva, e di fatto prevede, una falcidia del 70% del debito totale accumulato dal sig. Francesco, salvando l'immobile del sig. Francesco.
Con grande orgoglio raccontiamo le nostre storie, soprattutto quando hanno un lieto fine
In allegato la sentenza.
Comments