Due importanti provvedimenti amministrativi emessi in autotutela dall'ADR. L'uno di revoca del pignoramento, l'altro di restituzione della somme già incassate.
La vicenda.
Siamo sul territorio della Puglia, e la vicenda riguarda un contribuente che, nel lontano 2018, chiedeva una anticipazione del suo TFR all'azienda presso cui lavorava.
Nello specifico chiedeva un'anticipazione del TFR alla ASL della BAT, la nuova provincia della Puglia.
Tuttavia nel momento in cui le doveva essere erogato il TFR, l'INPS le comunicava che lo stesso era stato bloccato per delle pendenze pregresse con Equitalia, di cui lei mai era venuta a conoscenza, suo malgrado, e per questo motivo l'INPS non poteva bonificare la quota spettante di TFR senza l'ok da parte dell'ADR (Agenzia Entrate e Riscossione, ex Equitalia).
La vicenda si svolgeva nel 2018, e di li a poco veniva approvata la rottamazione ter, a cui la signora decideva di aderire al fine di sbloccare ed incassare velocemente il suo TFR.
Quindi il contribuente aderiva alla rottamazione ter per alcune cartelle, e contestava invece altre cartelle.
Per le cartelle contestate rimaneva dunque pendente il pignoramento del suo TFR, per la residua cifra ovviamente e non certo per l'intera, pignoramento a cui si faceva tempestiva opposizione .
Tuttavia accedeva che dopo aver aderito alla rottamazione ter, e dopo aver pagato il totale dovuto secondo quanto stabilito dall'accettazione trasmessa dall'ADR al contribuente per la sua adesione alla rottamazione ter, il decreto successivo emesso stabiliva invece che le cartelle, con ruoli di un importo pari ad €1.000,00, sarebbero stati annullati automaticamente.
Tutte le cartelle della signora sarebbero quindi state annullate dal decreto emesso successivamente.
Da qui inizia la battaglia, in autotutela per le somme già riscosse ed incassate dall''ADR per adesione alla rottamazione ter, e dinanzi al Giudice di pace invece per le cartelle contestate ed oggetto ancora del pignoramento presso terzi.
il problema sorto medio tempore era che, mentre la signora aveva già saldato il suo debito in un unica rata, la prima prevista dalla rottamazione ter, tutti gli altri contribuenti invece, che non avevano invece ancora pagato le rate derivanti dalla rottamazione ter, e che addirittura non avevano aderito ad alcuna rottamazione, potevano invece beneficiare dell'annullamento delle cartelle come previsto dalla legge.
Quindi sicuramente c'era una grave violazione del diritto, costituzionalmente garantito, dell'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.
In autotutela venivano quindi fatte una serie di contestazioni che, alla fine di una lunga battaglia, ci vedeva vittoriosi su tutti i fronti.
Il pignoramento in essere veniva revocato in autotutela dall'ADR, e le somme già pagate nel rispetto delle rate accordate con la rottamazione ter, venivano invece restituite al contribuente, sempre in autotutela dall'ADR.
Direi quindi un grande risultato!
E' importante tuttavia ricordare che chi intende procedere solo con l'autotutela contro gli atti dell'ADR (Agenzia Entrate e Riscossione), se farà scadere i termini per fare opposizione, non potrà in seguito più proporla, ed il debito diverrà definitivo.
L'autotutela infatti non sospende i termini per la presentazione del ricorso dinanzi al giudice tributario, e/o giudice di pace, e/o giudice ordinario e del lavoro.
In allegato i provvedimenti di autotutela
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