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Protesti, e constatazioni equivalenti, cancellati d’ufficio.

Immagine del redattore: Avvocato Floriana BaldinoAvvocato Floriana Baldino

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, una nuova speranza ai debitori.


Nella Gazzetta Ufficiale, legge 178/2020, nell'art. 207, vi è un passaggio molto importante sui protesti e contestazioni equivalenti, elevati nel periodo di emergenza sanitaria ed economica.

In questo articolo è stato chiarito che tutti i protesti elevati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed l 31 gennaio 2021, verranno cancellati d'ufficio.

La legge specifica inoltre che sono sospesi anche i termini di scadenza relativi a vaglia

cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che

ricadono o decorrono in questo periodo.

Tuttavia chi ha già pagato, non avrà diritto al rimborso.

In allegato il testo della legge pubblicato in gazzetta ufficiale.



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