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Nuovo saldo e stralcio pari al 2,60% del debito totale che era pari ad €30.000,00.

Immagine del redattore: Avvocato Floriana BaldinoAvvocato Floriana Baldino

Altro grande risultato ottenuto grazie anche alla normativa sul sovraindebitamento, ma non solo ad essa!

Uno straordinario saldo e stralcio pari al 2,60% del debito totale, ottenuto con accordo, nonostante la pendenza di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.


La vicenda.


Una famiglia di origine Lombarda aveva l'abitazione all'asta (invero la procedura esecutiva sull'immobile è pendente ancora oggi, seppur, dalla scrivente, la procedura, era stata già sospesa per ben due volte dal 2019 e sino ad oggi. Ad ogni modo ancora oggi l'esecuzione sull'immobile, a seguito dell'opposizione all'esecuzione già depositata, è ancora sospesa in considerazione della circostanza che il Giudice dell'esecuzione, al fine di decidere sulle eccezioni sollevate nel ricorso di opposizione all'esecuzione, si riservava in udienza e ancora oggi non ha sciolto la riserva ).

Tornando tuttavia a narrare la vicenda e gli eventi occorsi nel caso di specie, e volendo concentrarci invece sull'ottimo risultato di saldo e stralcio ottenuto dal nostro studio legale, precisiamo che in favore dei coniugi era stata avviata una procedura di sovraindebitamento già nel 2019, procedura ancora pendente, con l'obbiettivo finale di salvare l'immobile dall'asta.

Purtroppo però, medio tempore, quindi dopo l'avvio della procedura legge 3/2012, e prima che il piano proposto e sottoposto venisse omologato, cosa che non è ancora avvenuta solo per eventi accaduti non prevedibili, un creditore minore dei coniugi, un istituto di credito nello specifico, notificava ai debitori stessi un decreto ingiuntivo per €30.000,00, nel 2020, un decreto a cui tempestivamente veniva fatta opposizione dallo scrivente avvocato.

Ricordo che è importante fare opposizione ad ogni procedura avviata dal creditore e questo in quanto ogni azione avviata dagli istituti e/o dai creditori, non opposta, potrebbe compromettere l'intera procedura di sovraindebitamento, o quanto meno complicarla.

Prima dell'opposizione al decreto ingiuntivo preciso tuttavia che erano stati fatti diversi tentativi di accordo con il medesimo istituto di credito, chiaramente proposte di accordo rigettate dallo stesso creditore che pretendeva, per concludere un accordo, di ottenere la percentuale pari al 60% dell'intera debitoria richiesta con decreto ingiuntivo ()ovvero chiedeva €20.000,00 circa).

Chiaramente non era una proposta, quella sottopostaci dalla Banca, né accettabile, né sostenibile, soprattutto in considerazione della circostanza che vi era comunque pendente una procedura di sovraindebitamento, e certamente riconoscere una percentuale così alta ad un creditore chirografario avrebbe alterato la par condicio creditorum e compromesso l'intera procedura.

Pertanto detto anche noi rifiutavamo la loro controproposta e la causa di opposizione al decreto ingiuntivo andava avanti.

E' bene precisare inoltre che il G.I., medio tempore, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.

Rimessa la causa al Giudice, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e dopo le comparse conclusionali, il Giudice cosi decideva: "Il Tribunale di .... in composizione monocratica, nella persona del dr. Luca Verzeni, ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero ---- del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2020.

Rilevato che, stante la natura ed il valore della causa, appare necessario invitare le parti a valutare l’opportunità di definizione bonaria della lite con compensazione integrale delle spese di lite;

P.Q.M.

- rimette la causa in istruttoria;"

Riaperte le trattative con l'istituto di credito, a distanza di due anni dall'avvio del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma questa volta su impulso del G.I., si otteneva dunque, a distanza di ben due anni, quanto sin dall'inizio era stato già proposto all'istituto, ovvero uno stralcio del debito totale pari al 97,40%, ovvero un saldo pari al 2,60% del debito totale pagato in comode rate.

In allegato la liberatoria da parte dell'Istituto di credito sulla causa di opposizione al decreto ingiuntivo pendente.

In allegato la quietanza liberatoria per il giudizio pendente



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