La Cassazione con una recente pronuncia, la sentenza n. 1817/2020, ha annullato un’iscrizione ipotecaria per illegittimità della stessa per mancata notifica delle prodromiche intimazione di pagamento.
La legge sul punto è chiara, infatti essa prevede che l’iscrizione di un’ipoteca deve essere sempre preceduta da una preventiva intimazione di pagamento se entro un anno dalla notifica della cartella non è stata avviata l’espropiazione.
L’omessa notifica del prodromico avviso di adempiere, comporta la consequenziale nullità dell’iscrizione ipotecaria fatta sulle sottese cartelle.
Questo è quanto si legge nella sentenza della Cassazione, di giugno 2020, che ha accolto integralmente il ricorso del contribuente, ed annullato l’ipoteca iscritta illegittimamente per un presunto debito di €152.000,00.
Si legge nelle sentenza: “se l'iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere esclusa dall'ambito specifico dell'espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dall'articolo 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto la lettera della espressione normativa chiaramente stabilisce che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. (…) Si deve ritenere, quindi, che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità."
La sentenza citata è interessante anche perché ha dichiarato, e di conseguenza annullato, alcune cartelle sulla cui base anche era stata iscritta ipoteca, ma che il decreto fiscale 2019 aveva dichiarato per legge non più esigibili, ovvero tutte quelle cartelle con un debito al di sotto dei 1.000,00€ ed annullate per legge.
Sul punto vi invitiamo a leggere il nostro precedente articolo.
https://avvflorianabaldino.wixsite.com/website/post/la-cassazione-ribadisce-che-le-cartelle-sotto-i-1-000-00-devono-essere-annullate-automaticamente
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