Nella legge di Bilancio 2021 ci sono nuove ed importanti opportunità di saldo e stralcio al 25%, e/o di rinegoziazione fino a 7 anni del finanziamento concesso da Invitalia in favore dell’imprenditoria giovanile.
Vediamo nel dettaglio.
I mutui per l’imprenditoria giovanile. Cosa sono e di cosa si occupano.
Per favorire lo sviluppo dell’ imprenditorialità nel Mezzogiorno sono stati previsti, sin dal 1985, dei contributi in favore dei giovani che abbiano intenzione di avviare nuove attività lavorative/imprenditoriali nel sud Italia (contributi oggi riconosciuti anche in favore dei meno giovani ma sempre per le medesime finalità).
I finanziamenti, o mutui agevolati, prevedevano, ed ancora prevedono, una quota di contributi a fondo perduto e per la restante quota finanziata è prevista invece la restituzione del capitale erogato dilazionato negli anni e ad un tasso agevolato.
Tuttavia la grave crisi economica di questi ultimi anni non ha sempre consentito, alle nuove attività imprenditoriali per di più giovanili, di riuscire a rimborsare il capitale erogato con regolarità, e molti nuovi piccoli imprenditori sono decaduti dalle agevolazioni previste dalla legge stessa.
Per questo motivo si sono succedute negli anni, sempre con il fine di favorire l’economia nel sud, diverse misure urgenti in deroga a quanto precedentemente disposto dalla legge.
Tra i più recenti interventi urgenti e straordinari previsti per i finanziamenti Invitalia, si registra, nel 2018, il “Decreto Genova” il quale prevedeva, per i beneficiari del mutuo agevolato relativi alle misure di Autoimpiego e Autoimprenditorialità, la possibilità di ottenere:
· una sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate, con un allungamento della durata del piano fino a tutto il 2026;
· una transazione sul debito complessivo per un importo non inferiore al 25%.
Era possibile avere accesso ai benefici previsti dal Decreto Genova, solo su esplicita richiesta dell’interessato, richiesta che doveva essere inviata a mezzo pec ad Invitalia entro il 27 novembre 2018.
Nel 2019 interviene invece una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che prevedeva la possibilità di rinegoziare i finanziamenti agevolati concessi alle seguenti condizioni: “Soggetti beneficiari. Le richieste di rinegoziazione dei finanziamenti agevolati, concessi dal Ministero ai sensi dei decreti del 6 agosto 2010, del 13 dicembre 2011 e del 5 dicembre 2013 possono essere presentate dalle Imprese beneficiarie che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione dei progetti ammessi o che siano state revocate per il solo mancato pagamento delle rate di Finanziamento agevolato. Non possono, in ogni caso, essere ammesse ai benefici previsti dal Decreto le Imprese beneficiarie in liquidazione ovvero sottoposte a procedura concorsuale.”
Oggi infine, per dar fiato alle imprese che hanno avuto accesso ai finanziamenti agevolati ma che tuttavia, causa le chiusure delle loro attività nel 2020 per la grave pandemia, non sono riusciti a pagare , è intervenuta la legge di bilancio 2021, Legge 178/2020, che al comma 274, lettera a) ha previsto: « 1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati … possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefìci si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso…”
Premesso che l’impulso per ottenere la rinegoziazione del mutuo rimane sempre del debitore, premesso questo vediamo ora i termini e le modalità per ottenere quanto nella legge di bilancio previsto.
“ Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti”.
Cosa accade per le procedure esecutive già avviate da Invitalia?
Nella legge di bilancio 2021 è stato affrontato anche questo aspetto ed è stato chiarito che Invitalia non può rifiutare proposte formulate da debitore di saldo e stralcio con importo inferiore al 25% del totale residuo dovuto.
“Nell’ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d’impresa ovvero nell’ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l’attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia Spa, previa acquisizione del parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato, è obbligata ad aderire tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall’acquisizione del parere dell’Avvocatura, a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 per cento del debito in un’unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti”
Importanti interventi dunque per evitare le chiusure delle attività messe in grave difficoltà dalla pandemia.
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