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La Cassazione ribadisce che le cartelle sotto i 1.000,00€ devono essere annullate automaticamente.

Immagine del redattore: Avvocato Floriana BaldinoAvvocato Floriana Baldino

Tutti i contribuenti che hanno aderito al saldo e stralcio devono vedersi annullate in automatico le cartelle sotto i mille euro.



La Cassazione con una recente sentenza, la sent. n. 11817/2020, ha stabilito che tutti i contribuenti che hanno aderito alla pace fiscale 2019, hanno il diritto di ottenere il saldo e stralcio, o meglio la definitiva cancellazione, di tutti i debiti contenuti in cartella fino ad €1.000,00.

Attenzione però a non farsi ingannare dall’importo complessivo della cartella che in taluni casi, seppur nel totale supera i mille euro, in realtà rientra in quelle previste dalla lege.

Vediamo nel dettaglio come leggere e verificare la cartella.


La Cassazione, nella sopra richiamata sentenza, fornisce al contribuente degli utilissimi chiarimenti sugli importi da considerare al fine di verificare se la cartella rientra tra quelle che per legge devono essere stralciati in automatico.

Si legge nella sentenza “Innanzitutto, si osserva che, in pendenza di giudizio, è stato emanato il d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di C 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione… Tale limite è riferito al "singolo carico affidato",”

Quindi è chiaro che nell’importo di €1.000,00 devono essere considerati solo il capitale del debito, gli interessi di iscrizione a ruolo e la sanzione connessa al tributo medesimo, mentre non rientrano, nel considerare il predetto limite, l’aggio e gli interessi di mora.

La Cassazione inoltre precisa che la norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico, o quanto meno sarebbe dovuto essere automatico anche se questo non è accaduto nella maggior parte dei casi.

La Cassazione dunque, in questa pronuncia come anche in quella ad essa precedente del 2019, ordinanza n. 11410/2019, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento ex lege di tutte le cartelle iscritte a ruolo entro il 2010 con un debito complessivo inferiore ai mille euro.

Si legge: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento e’ effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015”.

In allegato la sentenza





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