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L'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE DETERMINA L'USURATITA' NEL CONTRATTO DI MUTUO

Immagine del redattore: Avvocato Floriana BaldinoAvvocato Floriana Baldino

Dal Tribunale di Roma un'interessante sentenza.


Il Tribunale di Roma conferma quanto evidenziato dalla parte ricorrente, e riconosce che il finanziamento, con ammortamento alla francese, è usuraio.

Il Giudice del Tribunale di Roma accerta la nullità della clausole di pattuizione di interessi oltre soglie e dichiara la gratuità del contratto di finanziamento.



Parti finanziate citavano in giudizio l’Istituto erogante il finanziamento, sul Tribunale di Roma eccependo la nullità del contratto sottoscritto per usurarietà del tasso di interesse applicato.

Nell'atto di citazione parti finanziate eccepivano l'applicazione, nel loro contratto di finanziamento, di interessi anatocistici, lamentavano inoltre la non corrispondenza del Tasso effettivamente applicato nel contratto rispetto al Tasso nominale indicato nello stesso, e chiedevano, in conseguenza di quanto eccepito, che venisse riconosciuto il superamento del tasso soglia nel contratto dichiarando in fine la gratuità dello stesso, in applicazione dell’art. 1815 c.c..

Facevano notare, parti sottoscrittrici del contratto di finanziamento, che nel loro contratto, come in realtà accade in tutti i contratti di mutuo e/o di finanziamento, il piano di ammortamento alla francese calcolato sul finanziamento comportava un effetto anatocistico e quindi l’applicazione degli interessi di mora sull’intera rata, comprensiva già di interessi.

Parti attrice, prima di citare in giudizio l’Istituto erogante il finanziamento, avevano contestato all’Istituto l’applicazione di un tasso usuraio, ed avevano inoltre evidenziato che sul loro contratto vi era anche l’effetto anatocistico degli interessi sulle rate calcolate, per via dell’ammortamento alla francese prescelto ed applicato dall’istituto nel contratto di finanziamento contestato.

Sospendevano dunque di pagare le rate a seguito delle contestazioni sopra evidenziate, ma l’Istituto di credito segnalava in CRIF i nominativi dei signori, precludendogli così ogni possibilità di accedere al credito al consumo.

Di conseguenza parti finanziate citavano in giudizio l’Istituto di credito, chiedendo al Giudice di dichiarare la nullità del contratto per applicazione di interessi usurari, con richiesta di risarcimento del danno d’immagine subito a seguito della segnalazione dei loro nominativi in centrale rischi.


La causa.


Il Giudice assegnava alle parti in giudizio i termini per il deposito delle memorie, ed infine ammetteva i mezzi di prova richiesti, in particolare ammetteva la Consulenza Tecnico d’Ufficio, al fine di verificare se, nel contratto di finanziamento, ci fosse stato o meno il superamento del tasso soglia, sugli interessi applicati, anche in conseguenza del paino di ammortamento alla francese applicato nel contratto, così come parti attrici avevano evidenziato.

Il Giudice, a seguito della disamina della perizia econometrica di Ufficio, proponeva alle parti in causa una proposta transattiva, ma la stessa non veniva accettata da alcuna delle parti.

Il giudice quindi, preso atto del mancato accordo, tratteneva la causa in decisione.


La sentenza.


Le censure mosse dagli attori ai tassi di interesse applicati dalla banca convenuta contratto di finanziamento per cui è causa sono molteplici e riguardano anche l'utilizzo, peraltro postumo, di un piano di ammortamento alla francese a rata costante calcolate il regime finanziario composto, anziché in regime finanziario semplice, senza alcuna previsione contrattuale al riguardo.

Su tale presupposto, gli attori hanno contestato l'indebita applicazione di interessi anatocistici, insiti nel ammortamento alla francese e nel computo degli interessi di mora sull'intera rata scaduta, comprensiva non solo della quota capitale ma anche degli interessi corrispettivi.

Hanno altresì dedotto… il superamento del tasso soglia usurario vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto..

Il giudice, nella sua sentenza rileva che: “l'applicazione nel calcolo del piano di ammortamento alla francese di un tasso composto pone il problema della necessità di un espressa approvazione, da parte del mutuatario, del regime finanziario composto in sostituzione di quello semplice… ed altro problema si pone con riferimento alla normativa sulla trasparenza bancaria, atteso che non dichiarando nel contratto il regime di capitalizzazione che governo il piano di ammortamento del prestito, si finisce per negare al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi. La capziosa sostituzione della legge dell'interesse semplice con quella dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un ammortamento alla francese - circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato - potrebbe comportare, in caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell'articolo 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Infine, il maggior onere a titolo di interessi riconducibili ad un piano di ammortamento alla francese redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta, pone l'ulteriore problema del computo di tale costo occultano il calcolo del Tasso effettivo globale annuo TEG da confrontare con il tasso soglia usurario TSU introdotto dalla legge 108 /2008 ai fini della verifica del usurarietà dei tassi pattuiti.

Il Giudice dunque, a conclusione dell’espletata CTU, così provvede : “Previo accertamento della nullità della clausola di pattuizione degli interessi usurari, dichiara la gratuità del contratto di finanziamento e per l'effetto condanna l'istituto alla restituzione della somma…, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti finanziate”.

In allegato la sentenza.





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