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Indennità di accompagnamento: in quali casi va riconosciuto?

C'è un annosa diatriba tra l'INPS ed i cittadini, e per essi il Tribunale, che riguarda l'indennità di accompagnamento.

Posto che l'INPS tende a negare tale riconoscimento economico alle persone diversamente abili, vi è invece che il Tribunale, in molti casi, ribalta le decisioni dell'INPS riconoscendo invece il diritto di ottenere l'l'indennità di accompagnamento anche in quei casi in cui l'INPS disconosce tale diritto.

Oggi in particolare esamineremo la cassazione che, con sentenza n. 28212 pubblicata il 23/10/2025, ha riconosciuto il diritto ad ottenere il riconoscimento economico dell'accompagnamento, agli eredi di un anziano signore che aveva oggettive difficoltà a deambulare.


La vicenda.


Il sig. Franco, nome di fantasia, trasmetteva all'INPS domanda di aggravamento per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

L'INPS rigettava la domanda, fondando il suo rigetto sul presupposto che il sig. Franco comunque non avevo perso le sue autonomie posto che era in grado ancora di deambulare da solo seppur con difficoltà, quindi non aveva bisogno, secondo l'INPS, di alcuna assistenza.

Tuttavia, come ben si legge nella documentazione di parte allegata al ricorso in Tribunale, il sig. Franco se è vero che poteva camminare autonomamente, era anche vero che aveva un'andatura molto insicura, si legge: "a piccoli passi, con necessità d'aiuto per l'elevato rischio di cadute. Si raccomanda, supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che prevedano spostamenti e trasferimenti."

Questa diagnosi era confermata anche dalla CTU, tuttavia il Giudice di prime cure aveva ritenuto che tale inabilità non garantisse alla persona il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

Il tribunale di Macerata, condividendo la decisione dell'INPS, rigettava la richiesta di accompagnamento,

Medio tempore il sig. Franco decedeva, sicché gli eredi del de cuius ricorrevano fino alla Cassazione per ottenere il riconoscimento dell'indennità economica dell'accompagnamento in favore del padre medio tempore deceduto.

La Cassazione dal canto suo, precisa che:  “La necessità d'aiuto - nel deambulare - è sovrapponibile alla supervisione continua. In entrambi i casi deve concludersi che il signor Franco non fosse in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, perché la supervisione implica necessariamente che l'attività in questione (deambulazione) non possa essere compiuto in autonomia; e risulta altresì che tale necessità non fosse episodica ma continua. La residua autonomia funzionale del signor Franco giusta valutazione secondo la scala Barhel, non incide sulle conclusioni sopra raggiunte, perché afferisce al diverso (e alternativo) requisito della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita”.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione.

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