La Cassazione ribadisce che gli interessi di mora vanno considerati, nel calcolo del Tasso applicato al contratto di mutuo, ai fini della disciplina antiusura.
Finalmente è arrivata la tanto attesa pronuncia della Cassazione, a Sezioni Unite, che fa chiarezza sulle modalità di calcolo degli interessi applicati in un contratto di mutuo, ai fini della disciplina antiusura.
La questione relativa alla normativa antiusura ed al calcolo del TAEG al fine di verificare tutti i costi connessi all’uso del denaro richiesto, nel rispetto della citata legge sull’usura, è da sempre una questione spinosa.
Pronunce contrarie ed opposte, di diversi Tribunale e della Ecc.ma Corte, negli anni si sono susseguite, e di questo ne dà atto anche la Corte, a Sezioni Unite, nella sentenza che oggi esaminiamo.
Nella sentenza della Ecc.ma Corte a SS.UU., vi è una precisa e puntuale ricostruzione degli orientamenti giuridici che negli anni si sono susseguiti, nonchè una puntuale ricostruzione della legge e dei decreti, sempre con specifico riferimento alla norma antiusura.
Oggi la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597/2020, qui sotto allegata, mette finalmente dei punti fermi.
Vediamo nei dettagli le parti più importanti della sentenza.
Nella sentenza si legge: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.”
Si legge inoltre: “Nella norma antiusura si possono rintracciare una pluralità di razione legis, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario. Dalla riforma del 1996 sono stati, quindi, riaffermati i principi di ordine pubblico concernenti la direzione del Mercato del credito e la protezione degli utenti: sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità di interesse pubblicistico, volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell'impresa bancaria. La severità del legislatore nel trattamento degli interessi usurari è palesata dalla disciplina ad essi riservata nell'articolo 1815, comma secondo, c.c…. Questa Corte ha inquadrato il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 del c.c.. La circostanza che la misura degli interessi moratori sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale, Infatti, non ne muta la natura di liquidazione forfettaria preventiva del danno, donde l’inquadrabilità nell'articolo 1382 c.c., strutturandosi il patto sugli interessi moratori come un tipo di clausola penale. Ed è del tutto ragionevole l’osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del cosiddetto rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l’incertus an e l’incertus quando del pagamento - trasformandosi meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - Onde il creditore dovrà ricomprendere il costo dell' attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto; proprio Grazie Natale Vischio, l'intermediario può determinare i tassi applicabili. Ma anche tale costo deve soggiogare ai limiti antiusura. Ed è altresì corretto che le direttive comunitarie, con riguardo al credito al consumo, prevedono che il T.E.G. sia determinato sulla base del costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali per inadempimento. Ma la necessità di tale indicazione, ai fini della cosidetta trasparenza per il consumatore, non sembra confliggere con l’autonomo rilievo, ai fini civili e penali, della disciplina di contrasto all'usura. Così come la legge per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraia mediante il tasso soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usuraio passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto aggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazione puramente discrezionale. l'esigenza del Rispetto del principio di simmetria, fatto proprio delle sezioni unite con la sentenza n 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante ricorso a criteri oggettivi e statistici, contenute nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.”
La Corte dunque, analizzando l’ excursus della norma antiusura, si è posta l’obbiettivo di non lasciare il debitore alla mercè del finanziatore.
Il finanziatore a sua volta è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, e certamente non può dirsi immune dal controllo nel calcolo degli interessi moratori, che hanno, è vero, un funzione risarcitoria per il ritardo del pagamento della rata di mutuo, ma detto risarcimento deve essere sempre nei limiti del lecito, e mai deve superare il tasso soglia.
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