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Il fideiussore, di un contratto di mutuo o di conto corrente di un professionista, è un consumatore

Immagine del redattore: Avvocato Floriana BaldinoAvvocato Floriana Baldino

SOVRAINDEBITAMENTO: IL FIDEIUSSORE PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN CONSUMATORE.

IMPORTANTE DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI IN FAVORE DEL FIDEIUSSORE .


Grandi dubbi sulla qualifica del fideiussore hanno da sempre accompagnato i diversi orientamenti del Tribunali.

Oggi sul punto è intervenuta, facendo chiarezza, un importante ordinanza della Corte di Cassazione con un deciso revirement rispetto al passato.

È bene precisare che anche la Corte di Giustizia Europea ha avuto orientamenti discordanti sul punto, ritendo, in un primo momento, che la figura del fideiussore venisse attratta dalla figura del debitore principale del sotteso rapporto, quindi se il contratto a monte, di mutuo o conto corrente, era stato sottoscritto tra un professionista ed un Istituto di credito, la qualità del debitore principale attraeva quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, e pertanto restava "esclusa” l'applicabilità della tutela del “consumatore" al fideiussore.

La corte di Giustizia Europea ha poi ribaltato quanto affermato in passato, con nuove pronunce di segno opposto (causa C-74/15 e causa C-534/15), sottolineando che il consumatore, che si trova in uno stato di inferiorità, và tutelato. “Il contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato da un consumatore che fa da garante per una società con la quale non ha rapporti professionali è soggetto alle tutele contenute nella direttiva 93/13/CEE, in tema di clausole vessatorie» (cfr. ordinanza 14/09/2016 - Causa C-534/15; in precedenza anche l’ordinanza del 19/11/2015, causa C-74/15).

Orientamento poi condiviso anche dalla nostra Suprema Corte, che ha ritenuto di dover abbandonare il precedente orientamento, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia (Cassazione ordinanza n 742/2020 ).

Questo nuovo orientamento giuridico trova anche applicazione nelle procedura di sovraindebitamento, e comporta delle notevoli conseguenze sulla procedura adottabile in favore di un garante fideiussore.

Si evidenzia infatti che se il fideiussore, che ha un rapporto accessorio rispetto al debito principale, venisse attratto dalla figura del debitore principale, nella maggior parte dei casi un professionista, al fideiussore verrebbe preclusa l’opportunità di poter accedere al piano del consumatore nella procedura del sovraindebitamento.

Ma così non è più!.

Tra i decreti più importanti e chiarificatori, nell’ambito delle procedure di sovraindebitamenti, vi è il decreto di omologa di piano del Tribunale di Napoli nord che chiarisce aspetti importi in merito ai requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per poter accedere alla procedura stessa .

Esaminiamo nel dettaglio i più importanti passaggi del decreto.

L’aspetto più importante di questo decreto di omologa, sta nel fatto che il Tribunale di Napoli dichiara che Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore.

Non sussiste colpa del consumatore infatti quando il finanziatore non abbia ottemperato all’obbligo imposto dall’ art. 124-bis co.1 TUB, ovvero non abbia vigilato l’accesso al credito con l’obbiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento.

Il finanziatore è infatti l’unico obbligato a valutare, per professionalità ed esperienza, il merito creditizio del richiedente il finanziamento.

Si legge nel decreto; “La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti del proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'articolo 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante della stipula di un contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.”

Quindi il Tribunale di Napoli non solo riconosce al fideiussore la qualifica di consumatore, omologando di conseguenza il piano del consumatore proposto, ma esaminando il requisito della meritevolezza del consumatore sovraindebitato, requisito essenziale per l’omologa del piano stesso, evidenzia che la responsabilità del sovraindebitamento è da ricercarsi in un atteggiamento superficiale dell’Istituto di credito che, per legge, deve tutelare il mercato creditizio.






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