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Diritto al risarcimento degli interessi non dovuti per i contratti di credito al consumo.

Immagine del redattore: Avvocato Floriana BaldinoAvvocato Floriana Baldino

Dal Tribunale di Tivoli una nuova sentenza che chiarisce che, se il TAEG applicato in un contratto è superiore a quello indicato nello stesso, le finanziarie devono restituire gli interessi.



Il contratto di credito al consumo differisce dal mutuo, e da altro tipo di credito personale, per la sua natura di prestito finalizzato.

Questo risulta evidente anche solo analizzando i moduli predisposti dalle banche, ove viene riportata la dichiarazione ai sensi della quale il privato da atto che il prestito in oggetto è strettamente funzionale all’adempimento dell’obbligazione che su di esso grava.

In genere il contratto di credito al consumo è finalizzato all’acquisto di merce, servizio o per una prestazione ben identificata, come, tra le altre cose, previsto dalla specifica normativa di riferimento del credito al consumo.

Tale qualificazione funzionale del prestito è elemento essenziale e determinante per la Banca alla concessione del prestito medesimo.

Il contratto di credito al consumo deve identificare, con precisione, secondo la normativa prevista nel T.U.B.: 1) la descrizione analitica dei beni e dei servizi acquistati con la somma prestata; 2) il prezzo di acquisto in contanti; 3) il prezzo stabilito dal contratto di vendita; 4) infine l’ammontare dell’eventuale acconto.

Tuttavia questo non sempre accade.

Accade sovente inoltre che nel contratto di credito al consumo non vengano neanche date indicazioni chiare sull’ Indicatore Sintetico del Costo totale del credito concesso.


In base alle norme sulla trasparenza bancaria, gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento.

Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta dal D.M. 8 LUGLIO 1992 qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.

Nel calcolo del TAEG devono essere inclusi:

a ) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;

b ) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;

c ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;

d ) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;

e ) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;

f ) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.



Il Tribunale di Tivoli, con una sentenza depositata il 17 giugno 2020, dopo aver verificato, tramite CTU, che il TAEG effettivamente applicato al contratto di finanziamento era diverso dal trasso dichiarato dallo stesso, ha rideterminato gli interessi effettivamente dovuti dal cliente alla finanziaria, calcolandoli al tasso minimo dei BOT.

Si legge nella sentenza: “In particolare dalla perizia svolta è emerso come l'opposta non abbia contemplato nel calcolo del TAEG il premio assicurativo, sull'assunto del carattere formalmente facoltativo della polizza sottoscritta dal cliente. Diversamente da come ritenuto dall'opponete, tuttavia, tale costo va incluso nel calcolo del TAEG . A tal proposito giova rammentare come questo Tribunale concordi con l'orientamento arbitrale secondo cui "e polizze assicurative qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall'intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo. Le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative, consistono nella dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 del TUB”.

In allegato la sentenza del Tribunale di Tivoli




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