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Anche la Corte di Appello di Torino conferma la nullità’ della fideiussione schema ABI.

Immagine del redattore: Avvocato Floriana BaldinoAvvocato Floriana Baldino

Aggiornamento: 3 ott 2020

La Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 728/2020, pubblicata il 20 luglio, ha confermato la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI a garanzia di un mutuo.

La vicenda.

Ai fideiussori di due conti correnti veniva intimato, con decreto ingiuntivo, il pagamento della somma pari ad €846.922,15, rinvenienti da scoperti di conto corrente.

I Garanti tuttavia eccepiscono, in sede di comparsa conclusionale di primo grado, la nullità dei con tratti fideiussori per violazione dell'art. 2 II c lett. A) L. 287/1990, come rilevato anche dal Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 e Cassazione n. 29810/2017.

Nella sentenza sopra riportata, del Tribunale di Torino, si legge quanto segue: "la nullità ex art. 2, II c. lett. a) L. 287/1990 delle fideiussioni “schema ABI” ha ad oggetto unicamente tre clausole, e, in particolare: gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto” con la citata normativa. Nello specifico: l’art. 2 prevede la cosiddetta “clausola di reviviscenza ” e impone al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l’art. 6 (clausola di validità della fideiussione anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale) dispone che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cc, che s’intende derogato”; l’art. 8 (deroga alla disciplina dettata dall’art. 1957 c.c.) prevede che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate. In adesione a Cass. 24044/2019, la presenza di siffatte clausole in un contratto deve essere

valutata quale nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 cc, ossia, la pattuizione rimane valida ed

efficace tra le parti al netto delle citate clausole, in quanto non incidenti né sulla struttura né sulla causa del contratto medesimo, salvo risulti che i contraenti non lo avrebbero

concluso senza la parte colpita da nullità."

Osserva inoltre, sempre il Tribunale di Torino, il Giudice di prime cure non ha neanche: "applicato la compensazione tra le reciproche partite di dare avere come rivenienti dai due

rapporti di conto corrente in contestazione, assumendo che, qualora il Tribunale avesse applicato il criterio del saldo zero, sarebbe risultato un saldo a debito della banca compensabile con il saldo a suo credito riveniente dal conto corrente n. 6366. "

Quindi, ciò che rileva in questa sentenza è notare che la Corte, rigettando le eccezioni di l’inammissibilità dell'appello eccepite dalla Banca, ciò perchè la nullità della fideiussione era stata rilevata da parti opponenti per la prima volta in comparsa conclusionale, ha implicitamente riconosciuto la possibilità di rilevare siffatte nullità anche in sede di precisazione delle conclusioni.

Tali nullità dunque sono rilevabili in ogni stato e grado del giudizio e non è strettamente necessaria la produzione dello schema ABI e del Provv. di Banca d’Italia n. 55/05 laddove non ne venga contestata la conformità al predetto modello.

In allegato la sentenza.



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